(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 4 comma 3 cost., l'art. 52 comma 1 D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo. Premesso che nella progressiva elaborazione giurisprudenziale del principio della alternatività tra temporaneità dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione o sostanzialmente ablativi e obbligo di indennizzo, la Corte ha sviluppato l'iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia espropriativa, aggiungendo una ulteriore affermazione di principio, derivata dall'art. 42 cost., secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione comporta necessariamente un indennizzo - separato e distinto rispetto alla pretesa indennitaria - diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata, per tutti i casi in cui può essere ammessa la reiterazione (o la proroga) dei vincoli c.d. espropriativi, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale non dell'intero complesso che consente la reiterazione dei vincoli stessi, ma esclusivamente della mancata previsione di indennizzo, che deve essere riferito alla permanenza del vincolo oltre i limiti di durata non irragionevoli fissati dal legislatore, come periodo di franchigia, riconducibili alla normale sopportabilità.