(massima n. 2)
Sono vincoli soggetti a decadenza, ai sensi dell'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187, sia quelli preordinati all'espropriazione, sia quelli che comportano l'inedificabilità, o che comunque "svuotano di contenuto" il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla destinazione naturale ovvero diminuendone significativamente il valore di scambio; essi perdono efficacia se, entro il termine di cinque anni, di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 1187 del 1968, dall'approvazione del piano regolatore, non venga approvato il relativo piano particolareggiato oppure autorizzato il piano di lottizzazione convenzionato.