(massima n. 1)
Giusta il disposto dell'art. 81 della L. n. 219 del 1981, e fermo restando che le opere per la realizzazione del programma straordinario di cui al Titolo VIII della stessa legge devono essere affidate in concessione, siffatta concessione comporta l'attribuzione al concessionario anche del potere di espletare le procedure espropriative e di provvedere al pagamento delle relative indennità. Sicché, da un canto, il rapporto obbligatorio relativo al pagamento di quelle indennità intercorre unicamente tra il proprietario ed il concessionario, e, dall'altro, il proprietario può far valere il suo diritto unicamente nei riguardi del concessionario, di modo che il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto il pagamento delle indennità.