(massima n. 1)
La possibilitą di delega ai privati del potere espropriativo prevista dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, a prescindere dalla natura del soggetto richiedente, deve essere esercitata per scelta del Comune, il quale deve circoscrivere con chiarezza l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto dei procedimento espropriativo.