(massima n. 1)
In tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennitā di esproprio, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, parte del rapporto espropriativo č il soggetto espropriante a cui vantaggio č pronunciato il decreto di esproprio, e non l'autoritā o l'ente muniti del potere di emettere atti della procedura ablativa, atteso che detto giudizio ha ad oggetto unicamente la controversia circa il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del procedimento ablativo. (Nella specie, relativa ad una procedura espropriativa destinata alla realizzazione di una strada provinciale, la S.C. ha ritenuto che legittimata passiva nel giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'indennitā di espropriazione fosse la Provincia, in quanto beneficiaria del provvedimento ablativo, e non il Comune, delegato per la procedura di espropriazione e per l'esecuzione dei lavori).