(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., l'alterazione di marchi prevista dall'art. 473 comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sė che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico - e non analitico - dei marchi in comparazione, che tenga conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto č destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre.(Fattispecie relativa al sequestro di magliette di note squadre di calcio recanti marchi contraffatti).