(massima n. 1)
Nel delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rileva, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, la mancata rimozione degli effetti dannosi della condotta, in quanto la fattispecie di disastro non può essere ricostruita secondo uno schema bifasico, ove ad una prima condotta commissiva faccia seguito una seconda di natura omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta. (Fattispecie relativa alla realizzazione di discariche che avevano determinato l'avvelenamento di pozzi di captazione per l'acqua potabile, in cui la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro colposo non potesse considerarsi protratta oltre il momento in cui avevano avuto fine le condotte inquinanti).