(massima n. 1)
La condotta di chi esalta un fatto di reato al fine di spronare altri all'imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, sia effettivamente idonea a determinare il rischio concreto della commissione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato. (Nella specie, č stata ravvisata la sussistenza del delitto nella condotta dell'agente che, sfruttando la propria posizione di "Imam" di un centro di accoglienza per richiedenti asilo, invitava gli ospiti ad azioni violente, esaltava gli attentati terroristici giā avvenuti e il martirio suicidario e minacciava di morte chi mostrava di non aderire all'attivitā di istigazione).