(massima n. 1)
Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice presuppone l'esistenza di un obbligo gią accertato o in corso di accertamento in sede giurisdizionale, essendo insufficiente la mera preesistenza di una "ragione di credito" rispetto alla condotta elusiva o fraudolenta posta in essere ai danni dei creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa con riferimento alla cessione di beni da parte del liquidatore di una societą, in quanto tale condotta era stata realizzata precedentemente alla notifica e, in alcuni casi all'emissione, dei decreti ingiuntivi emessi ai danni della societą medesima).