(massima n. 1)
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilitą prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessitą di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertą personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare un'accusa penale a carico del congiunto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 384 cod. pen. prevede una causa di esclusione della colpevolezza e non dell'antigiuridicitą della condotta, in quanto rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo di tale norma).