(massima n. 1)
L’opposizione di cui al terzo comma dell’art. 56 L. n. 392/78 deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi e va proposta - a pena di decadenza - nel termine stabilito dall’art. 617 c.p.c., decorrente dall’emissione del provvedimento o dalla sua conoscenza legale da parte dell’opponente.