(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il pretore disponga, a norma dell’art. 288 c.p.c., la correlazione ed integrazione della propria precedente ordinanza di rilascio dell’immobile locato ex art. 665 c.p.c. (e di rimessione delle parti davanti al tribunale ai sensi del successivo art. 667) fissando la data del rilascio alla stregua dell’art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392, in quanto siffatto provvedimento non decisorio non è di per sè autonomamente impugnabile, mentre l’ordinanza di rilascio (per come risulta dopo la correzione), per il suo carattere provvisorio e non incisivo su nessuna questione di competenza, è sottratta ad ogni impugnazione, compreso il regolamento di competenza.