(massima n. 1)
L’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado contenente condanna al rilascio di immobile può essere concessa dal giudice di primo grado solo su istanza di parte, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., o da quello di appello, nei casi indicati dall’art. 351 dello stesso codice, non potendosi applicare alla fattispecie le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 431 c.p.c., in tema di provvisoria esecutività ex lege delle sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., ma solo quella di cui al terzo comma dello stesso articolo che regola la sospensione dell’esecuzione.