(massima n. 1)
In tema di esecuzione del provvedimento, ottenuto dal locatore, di rilascio di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione, poiché il quarto comma dell’art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, introdotto dall’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 (convertito in legge 21 febbraio 1989 n. 61, contenente misure urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità abitative) è correlato ed integrativo del terzo comma del medesimo articolo, in caso di opposizione alla esecuzione per disaccordo tra le parti in ordine alla entità della indennità di avviamento commerciale dovuta al conduttore, la relativa determinazione può avvenire solo con la definizione del giudizio di merito, nel quale le parti hanno l’onere di quantificare la somma rispettivamente reclamata ed offerta, la cui corresponsione consente l’esecuzione del provvedimento di rilascio salvo conguaglio con la sentenza definitiva.