(massima n. 1)
Anche dopo lentrata in vigore della L. 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) - che non ha abrogato le norme del codice di rito sul procedimento di convalida di sfratto per morositą, ma ha solo introdotto una disciplina pił dettagliata sulla possibilitą del conduttore di sanare la morositą e sulla fissazione della data del rilascio - sia il provvedimento di convalida dello sfratto ex art. 658 c.p.c. sia il provvedimento di rilascio ex art. 56 della legge citata costituiscono ordinanze non impugnabili, salvo il rimedio dellopposizione tardiva di cui allart. 668 c.p.c., ma assumono natura sostanziale di sentenza, e sono quindi impugnabili con lappello, quando siano emessi al di fuori delle condizioni previste.