(massima n. 1)
L’art. 35 della L. 23 maggio 1950 n. 253, a norma del quale non può essere disposta l’esecuzione della sentenza di sfratto dai locali adibiti ad esercizio di farmacia senza la previa autorizzazione prefettizia, non può considerarsi tacitamente abrogato, ai sensi dell’art. 84 della legge sull’equo canone, dall’art. 56 della medesima legge, che, innovando radicalmente la disciplina della cosiddetta graduazione, attribuisce al giudice di cognizione il potere di fissare la data di esecuzione del rilascio dell’immobile locato, dovendosi escludere ogni incompatibilità di quest’ultima norma, che tende ad assicurare il contemperamento degli interessi del conduttore e del locatore, con la prima, che, pur incidendo, come l’art. 56, sulla fase esecutiva, persegue un interesse che si definisce pubblico in funzione del carattere pubblico dell’attività farmaceutica.