(massima n. 1)
L’art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel prevedere che «col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, fissa anche la data dell’esecuzione...», contempla, insieme al provvedimento di rilascio che attribuisce ad una delle parti il bene controverso e su cui si forma il giudicato sostanziale, il contestuale provvedimento di fissazione della data dell’esecuzione - che il giudice deve pronunciare d’ufficio - che è diretto a regolare, pur in via anticipatoria, l'iter esecutivo e che non opera sul piano sostanziale ma ha funzione ordinatoria del processo esecutivo che verrà instaurato se e quando il primo provvedimento passerà in giudicato. Tale provvedimento non dà luogo a giudicato, né sostanziale né formale, e può essere sempre revocato o modificato in sede esecutiva ad opera del giudice dell’esecuzione, di ufficio o su istanza del soggetto del procedimento esecutivo (esecutante o esecutato) interessato alla revoca o alla modifica; sicché il rimedio esperibile contro tale provvedimento ordinatorio è la istanza di revoca o di modifica rivolta al giudice dell’esecuzione, e non l’impugnazione in sede cognitiva al giudice superiore che, se proposta, va dichiarata inammissibile.