(massima n. 1)
In tema di cessazione della locazione di immobili urbani, la data che il giudice deve indicare, ai sensi dell’art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392, per il rilascio dell’immobile, attiene alle modalità dello sfratto incidendo soltanto sul rapporto di fatto tra l’inquilino ed il bene da lui detenuto, che subentra al cessato rapporto di locazione (nella specie, per la scadenza dei sei mesi dal preavviso previsto dall’art. 59 della richiamata legge).