(massima n. 1)
Dal principio di alternativa discende che i provvedimenti decisori di ricorsi straordinari non possono essere impugnati in sede giurisdizionale, e tale preclusione oltre ad essere lumeggiata nell'art. 10 comma ultimo D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è confermata nell'art. 15 del medesimo D.P.R., che ammette quale unico mezzo di gravame contro il provvedimento decisorio del ricorso straordinario il ricorso per revocazione; pertanto, l'impugnazione in sede giurisdizionale non può investire quegli aspetti del provvedimento decisorio che hanno formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, tenuto ad esprimere il parere sulla controversia, e tale preclusione concerne sia aspetti sostanziali che questioni procedurali della controversia, anche se si tratta di questioni che non hanno formato oggetto di pronuncia in quanto non dedotte o non rilevate.