(massima n. 1)
La decisione del ricorso straordinario, attesa la sua natura amministrativa e l'inattitudine ad acquisire efficacia formale e sostanziale di cosa giudicata, è soggetta all'ordinario regime di impugnazione in sede giurisdizionale degli atti amministrativi, e cioè alla stregua del principio del doppio grado di giurisdizione, come attuato a seguito dell'entrata in vigore della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, per cui secondo il sistema di giustizia amministrativa vigente, la decisione non può essere omisso medio impugnata davanti al Consiglio di Stato, ma va invece prioritariamente gravata davanti al tribunale amministrativo, al quale, dopo l'entrata in vigore della l. n. 1034, cit., risale in primo grado quella competenza che l'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 intestava, invece, al Consiglio di Stato quale giudice in unico grado.