(massima n. 2)
Il termine di cui al comma 1 dell'art. 11, D.P.R. n. 1199 del 1971 non è perentorio, considerato che il suo inutile decorso non produce il venir meno del dovere dell'Amministrazione di istruire e trasmettere il ricorso, né, quindi, l'arresto del procedimento, considerato anche che è contestualmente previsto, nel comma 2, che il ricorrente possa richiedere la trasmissione del ricorso al Cons. St. e in caso di risposta negativa o di mancata risposta possa direttamente depositare copia del ricorso al Cons. St.