(massima n. 1)
Nell'ipotesi di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorrente straordinario deve provvedere, entro il termine unico di 60 giorni, prima alla notifica e solo dopo al deposito dell'atto con il quale dichiara di voler insistere nel proprio originario ricorso; pertanto, mentre il termine per la notifica del predetto atto sfugge alla regola della dimidiazione dei termini, di cui all'art. 23 bis comma 2, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, poiché, pur avendo natura processuale, č riconducibile alla categoria dei termini per la proposizione del ricorso, diversamente, quello per il deposito dell'atto di trasposizione non si sottrae al dimezzamento, stante la sua natura processuale e la sua irriconducibilitą alla nozione di attivitą di proposizione del ricorso.