(massima n. 1)
La riattivazione del procedimento giustiziale amministrativo, mediante la rimessione degli atti alla sede straordinaria, ha luogo allorché l'inammissibilitą del ricorso giurisdizionale derivi dall'irritualitą dell'atto di opposizione proposto ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (ad es. pertardivitą o per difetto di elementi essenziali o di notifica o di giurisdizione del giudice amministrativo), con esclusione di ogni altra causa, come quelle relative al ricorso straordinario o ai vizi dell'atto di riassunzione.