(massima n. 1)
A seguito della trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, la riattivazione del procedimento giustiziale amministrativo può avvenire (ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 1199 del 1971) solo per iniziativa del giudice innanzi a cui il ricorso straordinario è stato trasposto, ove questo rilevi l'inammissibilità dello stesso in sede giurisdizionale ma la possibilità della sua decisione in sede straordinaria.