(massima n. 1)
Il concetto di controinteressato, ai fini della richiesta di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato nella sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è più ampio di quello tecnico riferito ai destinatari necessari della notifica del ricorso, in quanto l'istituto della trasposizione è stato compiuto come compensazione al limite opposto al potere di contestare la decisione straordinaria, soggetta al sindacato giurisdizionale per i soli vizi c.d. estrinsechi successivi alla consultazione del Consiglio di Stato; pertanto, anche al soggetto unicamente abilitato ad opporsi al ricorso può avere interesse a difendere l'atto impugnato, siccome potenzialmente legittimato a ricorrere contro la non ammissione di quell'atto.