(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito di opposizione del controinteressato deve essere eseguita, a pena di improcedibilitą, dal ricorrente entro sessanta giorni dall'anzidetta opposizione mediante deposito nella segreteria del Tar competente di un atto di costituzione in giudizio da notificare all'amministrazione e al controinteressato.