(massima n. 1)
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l'attivitą venga svolta con modalitą tali, per continuativitą, onerositą ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attivitą professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista, consistito nella tenuta della contabilitą aziendale e nella prestazione di consulenza del lavoro).