(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto previsto dall'art. 319-ter cod. pen. č "atto giudiziario" quello funzionale ad un procedimento giudiziario e, pertanto, anche l'atto del funzionario di cancelleria, collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario, che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti. (Fattispecie relativa alla condanna di alcuni cancellieri di Corte di appello i quali, dietro compenso in denaro: 1) manipolavano i criteri di assegnazione dei procedimenti e facevano assegnare un determinato procedimento ad una sezione della Corte; 2) occultavano il relativo fascicolo in modo da impedire al presidente di fissare l'udienza, e le successive notifiche, determinando, cosė, dei rinvii del processo al fine di far maturare il termine di prescrizione; 3) ritardavano la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione in modo da assicurare al privato corruttore di poter scontare la pena, prima, in regime di arresti domiciliari e, poi, di detenzione domiciliare).