(massima n. 1)
La L. n. 392/1978 non ha, neppure implicitamente, abrogato il procedimento per convalida di sfratto di cui all’art. 657, c.p.c. ma ha apportato - con specifico riferimento allo sfratto per morosità - particolari modifiche, stabilendo modalità e termini entro i quali è consentito al conduttore di sanare la morosità, con l’effetto di impedire, alla prima udienza, la convalida dello sfratto o, successivamente, 1’emissione dell’ordinanza di rilascio, ai sensi dell’art. 665, stesso codice, con la conseguenza che, qualora - concesso dal pretore il termine di grazia di cui all’art. 55 della L. n. 392/1978 - l’intimato non provveda a sanare la morosità del termine perentorio concessogli, detto giudice non è tenuto a decidere con sentenza sulla domanda di risoluzione, ma può emettere, nel concorso delle altre condizioni, il provvedimento di convalida, che non assume natura di sentenza e non è passibile di impugnazione mediante appello.