(massima n. 1)
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., cosģ come modificato dall'art. 1, legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma presuppone un attacco, o quantomeno il pericolo di un'aggressione, all'altrui sfera domestica e alle persone che in essa si trovano. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilitą della cd. legittima difesa domiciliare in relazione alle lesioni procurate dal ricorrente ad un vicino, che si era introdotto nel balcone prospiciente la sua abitazione, senza alcuna intenzione aggressiva e al solo fine di raggiungere il balcone della propria abitazione, alla quale era momentaneamente precluso l'accesso attraverso la porta di ingresso).