(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale – nel senso di pericolo in corso o comunque imminente – di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza della scriminante sulla base della considerazione che era stato l'imputato a dare avvio al contatto fisico con l'aggressore, il quale, sino a quel momento, si era limitato soltanto a minacciarlo).