(massima n. 1)
La decisione sul ricorso straordinario può essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo soltanto per vizi attinenti alla forma ed ai procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato. Ciò per evitare che l'impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con la sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario.