(massima n. 1)
In tema di riciclaggio, ai sensi dell'art. 170 cod. pen., l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione "originaria", ovvero gią maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-bis cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi.