(massima n. 1)
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato della codetenzione di sostanza stupefacente, si sia adoperato per reperire un luogo ove occultarla e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, pur senza riceverla o custodirla materialmente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento all'imputato di tale attenuante per la rilevanza del ruolo dallo stesso svolto, avuto riguardo anche alle caratteristiche dell'organizzazione criminale in cui era inserito e all'ingente quantitativo dello stupefacente oggetto dell'operazione).