(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non č sufficiente una minore efficacia causale dell'attivitā prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto č necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale cosė lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d'appello che aveva escluso l'attenuante per il conducente di una vettura, al cui interno era stata ritrovata sostanza stupefacente, ritenuto responsabile in concorso con il passeggero - che si era attribuito l'esclusivo possesso della stessa -, ritenendo determinante il contributo al trasporto, in quanto il passeggero non era titolare di patente di guida).