(massima n. 1)
In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno, trova applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, dovrà motivare l'eventuale decisione di applicare l'ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch'esso entrambe le pene, avendo poi cura di convertire il "quantum" di aumento relativo all'arresto nella corrispondente pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen., in ossequio ai principi di legalità della pena e "favor rei".