(massima n. 1)
L'omessa trasmissione al Consiglio di Stato di una memoria difensiva prodotta dal controinteressato vizia il parere espresso dal Consiglio stesso per errore di fatto. Si è supposta, infatti insistente una memoria risultante positivamente dagli atti di causa. Tale errore di fatto consente la proposizione di un ricorso per revocazione avverso il d.P.R. decisorio.