(massima n. 1)
In base all'art. 11 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 la competenza ministeriale per l'istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non viene meno per il fatto che siano stati impugnati decreti ministeriali presentati per la proposta di reiezione di precedenti ricorsi straordinari proposti dalle stesse parti e sia stato presentato ricorso per la revocazione dei decreti del Presidente della Repubblica che hanno respinto i precedenti ricorsi.