(massima n. 1)
Non è ammessa la richiesta di riesame, con finalità meramente revisionali, della pronuncia già espressa dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato, poiché essa si tramuterebbe in una sorta di auto-annullamento del parere già espresso, snaturando la funzione giustiziale dello stesso, per ciò stesso assistito da quella naturale e tendenziale stabilità insita nelle pronunce giurisdizionali, suscettibili di modifica solo nel rispetto di appositi rimedi processuali revisionali, limitati e tipici; al più potendo essere possibile la correzione di eventuali errori del parere su ricorso straordinario espressamente consentiti dall'ordinamento processuale, ai sensi dell' art. 15 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.