(massima n. 1)
La decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pur avendo carattere cogente per l'amministrazione e determinando in capo ad essa l'obbligo di esecuzione, si qualifica come atto amministrativo e non giurisdizionale, con la conseguenza che non può essere promosso il giudizio di ottemperanza ai fini dell'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in accoglimento di un ricorso straordinario, in quanto quest'ultimo si configura come comando di natura amministrativa, non parificabile al giudicato che assiste la sentenza resa nella sede giurisdizionale.