(massima n. 1)
La titolaritą di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilitą colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilitą ed evitabilitą dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (Fattispecie relativa al crollo di un immobile a seguito di una perdita di gas, in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilitą degli imputati per il solo fatto di essere l'una proprietaria dell'immobile, ed aver permesso la realizzazione di un impianto del gas non a norma, e l'altro utilizzatore del locale, e dunque gestore di fatto di tale impianto).