(massima n. 1)
Il principio di alternativitą del ricorso straordinario al Capo dello Stato, quale delineato dagli artt. 8 e 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la sua specialitą insita nel rilievo costituzionale di tale rimedio di giustizia (art. 100 comma 1, Cost., in combinato disposto con il criterio di compatibilizzazione con la tutela giurisdizionale di cui all'art. 113 Cost.), rende sempre proponibile, secondo l'integrale disciplina appositamente dettata dal D.P.R. n. 1199 del 1971, detto ricorso giustiziale anche in pendenza di giudizio amministrativo relativo ad un precedente atto connesso a quello con esso impugnato. In tale evenienza, poi, l'autonomia del rimedio straordinario, unita a quella del sistema legale di trasposizione in sede giurisdizionale, fa sģ che esso non sia soggetto, ai fini della trasposizione stessa, ai limiti temporali di proponibilitą del ricorso c.d. autonomo per motivi aggiunti previsto dall'art. 21 comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, quale modificato dall'art. 1, l. 21 luglio 2000, n. 205. La conversione del rimedio, in applicazione del principio di specialitą, rimane dunque soggetta alle forme e ai termini suoi propri, quali previsti dall'art. 10, D.P.R. n. 1199 del 1971, riguardando i diversi termini di cui all'art. 21, l. n. 1034 del 1971 esclusivamente il caso del ricorso autonomo, ovvero dei motivi aggiunti, proposti, fin dall'origine, in sede giurisdizionale.