(massima n. 1)
La pena accessoria dell'incapacitą di contrattare con la pubblica amministrazione, prevista dall'art. 32-quater cod. pen., va disposta, oltre che nei confronti del privato autore di uno dei reati presupposto, anche nei confronti del pubblico agente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione accessoria, in quanto destinata ad essere applicata dopo l'espiazione della pena, ai sensi dell'art.139 cod. pen., impedisce al pubblico agente, decaduto dal servizio per effetto della condanna, di intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione).