(massima n. 1)
Costituisce presupposto per l'inclusione, nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una decisione pronunciata all'estero, l'eseguibilitą della condanna nello Stato, non dovendo, pertanto, essere inserita la pena eseguita interamente all'estero. (In motivazione, la Corte precisato che l'art. 3 del D. Lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, per le sentenze di condanna pronunciate da autoritą giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, esclude la necessitą del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.).