(massima n. 1)
Il principio di alternativitą fra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, gią fissato dall'art. 34 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e mantenuto nell'attuale disciplina con l'art. 8, comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nonché in quella del ricorso ai tribunali amministrativi regionali con l'art. 20, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, non trova applicazione con riguardo alla tutela dei diritti soggettivi non rientranti nella giurisdizione amministrativa, rispetto ai quali il rimedio del ricorso straordinario per l'annullamento di un atto, ove esperibile, non soltanto si prospetta come concorrente, ma neppure vale ad impedire al giudice di disapplicare l'atto stesso o l'eventuale decisione del ricorso.