(massima n. 2)
La regola dell'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso amministrativo - nell'ipotesi in cui sia stato interposto ricorso straordinario al Capo dello Stato (o, come nel caso di specie, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana) - è valida nel solo caso in cui il soggetto, controinteressato in senso sostanziale, che abbia ricevuto un vantaggio da provvedimento impugnato in sede amministrativa sia stato reso destinatario della notifica del relativo ricorso. Solo in questa fattispecie infatti il controinteressato, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1199/71, può dirsi essere stato posto in condizione di contrastare la sua evocazione in sede amministrativa, attraverso la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Quando, all'opposto, il soggetto che abbia ricevuto un vantaggio dal provvedimento impugnato in sede straordinaria non sia stato reso destinatario ex ante della notifica del ricorso al Capo dello Stato, al detto soggetto -alfine pregiudicato dalla decisione straordinaria (soppressiva o riduttiva dell'effetto vantaggioso offerto dall'atto impugnato) e non evocato in sede straordinaria- deve essere riconosciuta ex post la possibilità di insorgere in sede giurisdizionale contro il decreto decisorio (al quale la legge riserva il trattamento di una determinazione amministrativa), senza che di contro possa essere invocata la "alternatività" tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.