(massima n. 1)
Il principio di alternativitā fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, per il suo carattere limitativo dell'esercizio del diritto di azione, non č suscettibile di applicazione analogica; pertanto, esso opera nel solo caso, espressamente previsto dagli artt. 8 comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 20 comma 3, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 34 comma 2, t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo atto, e non anche quando il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale č distinto da quello oggetto del precedente ricorso straordinario, č stato adottato da organi diversi sulla base di criteri non identici a quelli seguiti nell'adozione dell'altro e all'esito di un procedimento al quale hanno partecipato altri soggetti.