(massima n. 1)
In base al principio di alternativitā fra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale, deve ritenersi inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto nel caso in cui abbia ad oggetto l'impugnazione degli stessi provvedimenti giā sottoposti al vaglio della Sezione consultiva del Consiglio di Stato o di provvedimenti la cui invaliditā č derivata dalla pronuncia di invaliditā dei primi.