(massima n. 1)
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalitą esecutive della pena sostituita, per cui ad esse si applica, in caso di successione di leggi nel tempo, l'art. 2, comma terzo, cod. pen. che prescrive l'applicazione della norma pił favorevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il criterio di ragguaglio introdotto dall'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che, modificando l'art. 135 cod. pen., ha elevato da euro 38,73 ad euro 250 la pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva, non si applichi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore).