(massima n. 1)
Ai fini della legale constatazione del silenzio-rifiuto, in vista della successiva impugnativa mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, può risultare idonea e sufficiente la presentazione della diffida prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 10, direttamente al Ministero competente, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualificandosi come meramente facoltativa la formale notificazione della stessa al menzionato Ministero, alla stessa stregua di quanto previsto dall'articolo 9, secondo comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.